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Crisi d’impresa e cancellazione debiti: le regole 2020

Riforma crisi d'impresa: cosa cambia per l'imprenditore con il Decreto Liquidità emanato a fronte del perdurare dell'emergenza Coronavirus. Di Redazione PMI.It - scritto il 17 Settembre 2020.

Il Decreto Liquidità(Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23) è andato ad intervenire sulla disciplina della crisi di impresa con l’obiettivo di dare sostegno al sistema imprenditoriale italiano e aiutarlo a fronteggiare gli impatti dell’emergenza Coronavirus sull’economia e sulle imprese.
Vediamo una sintesi delle principali novità
Con il Decreto Liquidità, il legislatore ha differito al 1° settembre 2021 (da agosto 2020) l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCI) introdotto dal D. Lgs. n. 14/2019. L’obiettivo dell’articolo 5 del DL n. 23/2020 è di:
poter utilizzare uno strumento normativo conosciuto e collaudato, qual è l’attuale legge fallimentare, per affrontare le conseguenze del Coronavirus sulle imprese;
applicare le “misure di allerta”, capaci di emergere anticipatamente l’insolvenza dell’impresa in una situazione di un quadro economico stabile.
Il rinvio a settembre 2021 non si applica:
all’obbligo di nomina del revisore contabile, anche se rinviato l’obbligo di segnalazione;
all’obbligo di predisporre il modello organizzativo;
Si tratta, infatti, di disposizioni fondamentali oggi più che mai, essendo state pensate proprio per aiutare le imprese ad intercettare tempestivamente i fattori di crisi e ad individuare possibili soluzioni.
Il seguente articolo n. 6 del DL Liquidità ha inoltre:
congelato fino a dicembre 2020 gli obblighi di ricapitalizzazione / messa in liquidazione per eventuali perdite patrimoniali oltre 1/3 e, in caso di perdite oltre il minimo legale;
disposto che la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale non costituisce causa di scioglimento della società di capitale.
Resta in essere l’obbligo degli amministratori di:
accertare la perdita superiore al terzo;
convocare l’assemblea;
sottoporre alla medesima la relazione patrimoniale e le osservazioni dell’organo di controllo;
tornare applicare dal 2021, gli obblighi sulla ricapitalizzazione e sull’accertamento dell’eventuale causa di scioglimento.
L’articolo 7 del Decreto ha modificato in modo rilevante il criterio di valutazione del requisito della continuità aziendale nei bilanci relativi all’esercizio 2020.
L’art. 8 del Decreto va a incentivare i finanziamenti dei soci delle imprese anche in presenza di una situazione di crisi, disponendo la non applicazione degli obblighi di postergazione dei finanziamenti soci effettuati tra il 9 aprile e 31 dicembre 2020 previsti dagli articoli 2467 e 2497 c.c. (art. 8).
Il DL Liquidità cerca inoltre di intervenire per risolvere alcune problematiche generate dal lockdown sulle procedure concorsuali:
viene prorogato di sei mesi il termine per l’adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (art. 9, c. 1);
per le procedure pendenti viene data facoltà:
di chiedere la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ex art. 161 L.F. o di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. (art. 9, c. 2);
di modificare sino all’udienza fissata per l’omologa i termini di adempimento di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione (ancora da approvare) differendoli fino ad un massimo di sei mesi (art. 9, c. 3);
la possibilità per il debitore che ha ottenuto la concessione del termine ex art. 161, 6° c., l.f. (c.d. “concordato in bianco” o “prenotativo”), già prorogato ai sensi della medesima norma dal Tribunale, di chiedere la concessione di un’ulteriore proroga di massimi 90 giorni, se motivata con causale COVID-19 (art. 9, c. 3);
vengono rese improcedibili i ricorsi per ottenere la dichiarazione di fallimento di un debitore depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 (art. 10);
vengono prorogati di 60 gg i termini ordinari di approvazione dei bilanci.

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